“La partecipazione è intestata all'Associazione e viene amministrata nell'interesse collettivo degli associati secondo il principio democratico di una testa, un voto.”
Fino al perfezionamento della cessione la titolarità della quota resta in capo a Emanuele Carnevale. Il trasferimento si completa con l'atto di cessione e la relativa iscrizione nel Registro delle imprese.
Intestata all'Associazione
La partecipazione è detenuta unitariamente dall'Associazione e non appartiene individualmente agli associati. Nessun associato può vantare diritti proprietari, patrimoniali o amministrativi diretti sulla quota.
art. 24 c.c.Una testa, un voto
Gli indirizzi sull'esercizio del voto nella società partecipata sono decisi in Assemblea con il principio democratico di una testa, un voto, a prescindere dall'importo versato.
art. 24 CTSStrumento, non fine
La detenzione della quota non è l'attività principale dell'Associazione: è lo strumento con cui si perseguono le attività di interesse generale previste dallo statuto.
art. 5 CTSL'acquisizione della partecipazione del 10% del capitale sociale della Sora Calcio S.S.D. a r.l. è deliberata dall'Assemblea e si perfeziona con l'atto di trasferimento e l'iscrizione nel Registro delle imprese. Fino a quel momento la titolarità resta in capo a Emanuele Carnevale e l'Associazione non può presentarsi come titolare della quota.
Come si decide
Le maggioranze sulla partecipazione
Ogni decisione sulla quota passa dall'Assemblea, e a pesare non è quanto ciascuno ha versato: ogni associato vale un voto. Cambia invece la maggioranza richiesta, e soprattutto la base su cui si calcola.
Atti straordinari non traslativi
Acquisto della partecipazione, sottoscrizione di aumenti di capitale, stipula o modifica di patti parasociali, costituzione di vincoli o garanzie.
Maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto
Indirizzi al delegato
Indirizzi e linee guida a chi rappresenta l'Associazione nell'assemblea della società sportiva.
Maggioranza dei voti dei presenti, con i quorum costitutivi dell'Assemblea ordinaria
Atti che fanno perdere la quota
Cessione anche parziale, rinuncia e ogni altro atto che comporti la perdita, in tutto o in parte, della partecipazione.
Almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto
Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; il termine non si applica agli associati fondatori, che votano dalla costituzione. I voti espressi per delega contano come voti dell'associato rappresentato, e ciascuno può portare al massimo tre deleghe — cinque se gli associati superano i cinquecento.
Tutele e Vincoli
Le regole che proteggono il progetto
Il Codice del Terzo settore fissa vincoli precisi su patrimonio, partecipazione e governance. Sono queste regole — non una promessa commerciale — a tutelare chi aderisce.
Vincolo di destinazione
Quote associative e contributi confluiscono nel patrimonio dell'Associazione e sono utilizzabili esclusivamente per le finalità statutarie. Non possono essere distribuiti, neppure indirettamente, ad associati o amministratori (art. 8 CTS).
art. 8 CTSPatrimonio minimo €15.000
Per ottenere la personalità giuridica con l'iscrizione nel RUNTS occorre un patrimonio di almeno 15.000 euro: somme liquide e disponibili, documentate al notaio, distinte dal patrimonio iniziale dichiarato in atto costitutivo (art. 22 CTS).
art. 22 CTSStima giurata per i conferimenti
Se al patrimonio concorre la partecipazione del 10% e non solo denaro, il valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritta nel registro. E la quota vi concorre solo se già trasferita all'Associazione: una cessione futura non conta.
art. 22 CTSControllo notarile e RUNTS
Il notaio verifica la consistenza e l'effettiva disponibilità del patrimonio e deposita atto costitutivo, statuto e documentazione. L'iscrizione nel RUNTS è la condizione per usare le qualifiche APS ed ETS.
art. 12 CTSNessun diritto individuale sulla quota
In caso di recesso, esclusione, morte o cessazione del rapporto associativo non spetta la restituzione né la liquidazione di alcuna frazione della partecipazione detenuta dall'Associazione.
art. 24 c.c.Devoluzione in caso di scioglimento
Il patrimonio residuo, partecipazione compresa, è devoluto ad altro ente del Terzo settore secondo le disposizioni del CTS e previo parere dell'Ufficio RUNTS competente: non torna né ai fondatori né al cedente.
art. 9 CTSQuota associativa, non investimento
L'adesione non è l'acquisto di un titolo e non attribuisce alcun diritto patrimoniale sulla partecipazione: la quota associativa non è rimborsabile, rivalutabile né trasmissibile, e ogni associato conta esattamente un voto, quale che sia l'importo versato.