Quadro Giuridico

Normativa e modello associativo

Come funziona Sora Supporters, associazione in corso di iscrizione al RUNTS, e a quali regole del Codice del Terzo settore risponde la partecipazione del 10% nella Sora Calcio S.S.D. a r.l..

La partecipazione del 10% nella società sportiva

L'Associazione può acquisire, previa deliberazione dell'Assemblea e nel rispetto dello statuto della società partecipata, una partecipazione pari al 10% del capitale sociale della Sora Calcio S.S.D. a r.l.. Una volta validamente trasferita all'Associazione e iscritta nel Registro delle imprese secondo la legge, la partecipazione è detenuta unitariamente dall'Associazione e non appartiene individualmente agli associati. Fino al perfezionamento della cessione la titolarità resta in capo a Emanuele Carnevale: prima dell'atto di trasferimento l'Associazione non può presentarsi come titolare della quota. Nessun associato, individualmente o collettivamente, può vantare diritti proprietari, patrimoniali o amministrativi diretti sulla partecipazione, né pretendere la restituzione o la liquidazione di una sua frazione in caso di recesso, esclusione, morte o cessazione del rapporto associativo. La formulazione corretta è quindi: "La partecipazione è intestata all'Associazione e viene amministrata nell'interesse collettivo degli associati secondo il principio democratico di una testa, un voto."

Come NON va descritto il progetto

Il patrimonio di un ente del Terzo settore non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, ad associati, amministratori o altri soggetti indicati dall'art. 8 CTS. Per questo alcune espressioni, pur efficaci, sono giuridicamente errate e vanno evitate nella comunicazione pubblica: • "ogni tifoso possiede un pezzetto della squadra" • "ogni socio è proprietario pro quota del 10%" • "la quota appartiene a tutti i tifosi" La partecipazione è intestata all'Associazione. Gli associati non ne sono comproprietari: concorrono a determinarne l'amministrazione attraverso il voto in Assemblea.

Patrimonio minimo e personalità giuridica (art. 22 CTS)

Per ottenere la personalità giuridica mediante iscrizione nel RUNTS occorre, per le associazioni, un patrimonio minimo di €15.000. • Se il patrimonio è costituito da denaro, deve trattarsi di somma liquida e disponibile, con indicazione di chi ha effettuato i versamenti, dell'importo, delle modalità, dell'effettiva disponibilità e della documentazione bancaria da esibire al notaio. • Se vi concorrono beni diversi dal denaro — come la partecipazione nella società sportiva — il valore deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un revisore legale o da una società di revisione iscritta nel relativo registro. Patrimonio iniziale e patrimonio minimo non coincidono: la clausola secondo cui il trasferimento "sarà perfezionato secondo le vigenti norme" descrive un'operazione futura e non dimostra l'esistenza attuale del patrimonio minimo. Se la quota vale, ad esempio, 1.000 euro, servono ulteriori 14.000 euro di patrimonio liquido, salvo che una stima giurata le attribuisca un valore superiore.

Denominazione e uso delle qualifiche APS ed ETS

Gli acronimi "APS" e la qualificazione di "ETS" possono essere utilizzati solo dal momento dell'iscrizione nel RUNTS. Prima dell'iscrizione, in fase costitutiva e nei rapporti con i terzi, si utilizza la denominazione "Sora Supporters" con l'indicazione "associazione in corso di iscrizione al RUNTS". Per questo il sito, la modulistica e la comunicazione pubblica adottano questa dicitura: la denominazione con "APS" va usata con cautela finché l'iscrizione non è perfezionata.

Come funziona per gli associati

L'adesione comporta il versamento della quota associativa ed eventuali contributi al patrimonio dell'Associazione. Non è l'acquisto di un titolo e non produce diritti patrimoniali. • La quota associativa non è rimborsabile, rivalutabile né trasmissibile. • Ogni associato ha UN voto in Assemblea, quale che sia l'importo versato ("una testa, un voto"). • I livelli di adesione (Sostenitore, Associato, Associato Fondatore e successivi) misurano il contributo al patrimonio e i riconoscimenti simbolici, non il peso in Assemblea. Sul diritto di voto lo statuto richiede l'iscrizione da almeno tre mesi. Per non lasciare senza voto i fondatori nelle prime delibere è prevista una norma transitoria: in deroga all'art. 14, per le deliberazioni assunte fino all'iscrizione nel RUNTS e comunque entro i primi tre mesi dalla costituzione, hanno diritto di voto tutti gli associati fondatori iscritti nel libro degli associati che siano in regola con il versamento della quota.

Maggioranze, conflitto di interessi e incompatibilità

Le decisioni sulla partecipazione seguono maggioranze differenziate: • Atti straordinari sulla partecipazione (acquisto, aumenti di capitale, atti dispositivi): maggioranza assoluta degli associati aventi diritto. • Indirizzi ordinari al delegato che esercita il voto nella società partecipata: maggioranza dei presenti. • Cessione o rinuncia della partecipazione: maggioranza rafforzata (due terzi o tre quarti degli aventi diritto). Chi ricopre cariche negli organi di amministrazione o controllo della società partecipata non può far parte del Consiglio direttivo. La disciplina del conflitto di interessi stabilisce quando il conflitto sussiste, l'obbligo di dichiararlo, l'obbligo di astensione, la verbalizzazione dell'astensione, le conseguenze della violazione e la responsabilità del delegato che voti in contrasto con gli indirizzi dell'Assemblea. È allo studio un'analoga clausola di incompatibilità per chi rivesta incarichi politici, coerente con la natura apolitica dell'Associazione.

Attività di interesse generale e attività diverse (artt. 5 e 6 CTS)

L'Associazione documenta fin dall'inizio un programma effettivo di attività di interesse generale: iniziative sociali, progetti scuola-sport, agevolazioni per minori e persone fragili, eventi culturali, campagne contro la violenza e attività di partecipazione civica. La sola detenzione della partecipazione non costituisce l'attività principale: resta uno strumento di partecipazione e di perseguimento delle finalità statutarie, non lo scopo esclusivo dell'Associazione. Quanto alle attività diverse, l'Associazione può svolgere esclusivamente le ulteriori attività che, in concreto, risultino secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti dell'art. 6 CTS e della relativa disciplina attuativa. Il carattere secondario e strumentale va documentato nel bilancio o nella relazione di missione, secondo la forma contabile applicabile.

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Codice del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente e tenuto conto delle eventuali indicazioni dell'autorità competente (artt. 8 e 21 CTS). In caso di scioglimento dell'Associazione la partecipazione nella società sportiva dovrà pertanto essere trasferita a un altro ente del Terzo settore idoneo: non sarà restituita ai fondatori né al cedente.

I prossimi passi

1. Perfezionare l'atto costitutivo con la dichiarazione espressa di voler conseguire la personalità giuridica mediante iscrizione nel RUNTS ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 117/2017. 2. Definire la situazione patrimoniale iniziale completa e documentare la consistenza e l'effettiva disponibilità del patrimonio minimo. 3. Attribuire un valore alla partecipazione del 10% con relazione giurata di stima, se concorre al patrimonio minimo. 4. Deliberare in Assemblea l'acquisto della quota, conferire i poteri al rappresentante e sottoscrivere il contratto di cessione. 5. Approvare il patto parasociale e aprire il conto corrente dell'Associazione. 6. Depositare presso il notaio atto costitutivo, statuto e documentazione sul patrimonio. 7. Presentare la domanda di iscrizione nel RUNTS con tutta la documentazione richiesta. 8. Solo dopo l'iscrizione: uso delle qualifiche APS ed ETS nella denominazione e nei rapporti con i terzi.

Riferimenti normativi

Gli articoli citati nel sito, con il contenuto della norma. CTS è il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore); c.c. è il codice civile.

art. 8 CTS
Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve ad associati, lavoratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.
art. 9 CTS
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS.
art. 12 CTS
L'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo ETS deve essere usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico: quindi solo dopo l'iscrizione nel RUNTS.
art. 13 CTS
Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio, o il rendiconto per cassa sotto la soglia prevista, e depositarlo presso il RUNTS.
art. 14 CTS
Gli enti del Terzo settore con entrate superiori a 100.000 euro annui devono pubblicare e tenere aggiornati sul proprio sito gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
art. 15 CTS
Sono obbligatori il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e quello dell'organo di amministrazione. Gli associati hanno diritto di esaminarli.
artt. 17-18 CTS
L'attività del volontario è gratuita e non retribuita: sono ammessi solo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate. I volontari devono essere iscritti in un apposito registro e assicurati.
art. 5 CTS
Gli enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale fra quelle elencate dalla norma.
art. 6 CTS
Le attività diverse sono consentite solo se secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa, e il loro carattere va documentato nel bilancio o nella relazione di missione.
art. 21 CTS
L'atto costitutivo deve indicare denominazione, sede, oggetto sociale, patrimonio iniziale e le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo.
art. 22 CTS
Per acquistare la personalità giuridica con l'iscrizione nel RUNTS le associazioni devono disporre di un patrimonio minimo di 15.000 euro. Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione.
art. 24 CTS
Nelle associazioni ciascun associato ha un voto in Assemblea, quale che sia il contributo versato.
art. 24 c.c.
Gli associati che abbiano receduto, siano stati esclusi o abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
art. 2470 c.c.
Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ha effetto verso la società dal deposito dell'atto e va iscritto nel Registro delle imprese: fino ad allora la titolarità resta in capo al cedente.

Pronto a far parte del progetto?

Sora Supporters è un'associazione in corso di iscrizione al RUNTS. Gli acronimi "APS" ed "ETS" saranno utilizzati dal momento dell'iscrizione. Le quote associative e i contributi confluiscono nel patrimonio dell'Associazione, sono vincolati alle finalità statutarie e non sono distribuibili né rimborsabili (art. 8 D.Lgs. 117/2017).