Gli articoli citati nel sito, con il contenuto della norma. CTS è il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore); c.c. è il codice civile.
- art. 8 CTS
- Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve ad associati, lavoratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.
- art. 9 CTS
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS.
- art. 12 CTS
- L'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo ETS deve essere usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico: quindi solo dopo l'iscrizione nel RUNTS.
- art. 13 CTS
- Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio, o il rendiconto per cassa sotto la soglia prevista, e depositarlo presso il RUNTS.
- art. 14 CTS
- Gli enti del Terzo settore con entrate superiori a 100.000 euro annui devono pubblicare e tenere aggiornati sul proprio sito gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
- art. 15 CTS
- Sono obbligatori il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e quello dell'organo di amministrazione. Gli associati hanno diritto di esaminarli.
- artt. 17-18 CTS
- L'attività del volontario è gratuita e non retribuita: sono ammessi solo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate. I volontari devono essere iscritti in un apposito registro e assicurati.
- art. 5 CTS
- Gli enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale fra quelle elencate dalla norma.
- art. 6 CTS
- Le attività diverse sono consentite solo se secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa, e il loro carattere va documentato nel bilancio o nella relazione di missione.
- art. 21 CTS
- L'atto costitutivo deve indicare denominazione, sede, oggetto sociale, patrimonio iniziale e le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo.
- art. 22 CTS
- Per acquistare la personalità giuridica con l'iscrizione nel RUNTS le associazioni devono disporre di un patrimonio minimo di 15.000 euro. Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione.
- art. 24 CTS
- Nelle associazioni ciascun associato ha un voto in Assemblea, quale che sia il contributo versato.
- art. 24 c.c.
- Gli associati che abbiano receduto, siano stati esclusi o abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
- art. 2470 c.c.
- Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ha effetto verso la società dal deposito dell'atto e va iscritto nel Registro delle imprese: fino ad allora la titolarità resta in capo al cedente.