Normativa

Massima trasparenza: come puoi controllare quello che facciamo

23 June 2026

La trasparenza non è una promessa di comunicazione: è un insieme di obblighi che il Codice del Terzo settore impone e che lo statuto recepisce, più un impegno che l'Associazione si assume verso i propri associati.

Il registro pubblico dei progetti

Ogni progetto dell'Associazione avrà una scheda accessibile a chiunque:

  • cosa prevede e a che punto è arrivato;
  • quanto era preventivato e quanto è stato speso davvero, voce per voce, con importo, fornitore e data;
  • chi ci lavora e a che titolo: volontario, rimborso spese o incarico retribuito, con gli eventuali compensi indicati e non nascosti in una voce generica;
  • come è stato deciso: delibera, maggioranza raggiunta, astensioni.

Nessun progetto parte in silenzio: costi previsti e persone coinvolte sono pubblicati e portati in Assemblea prima dell'avvio. Vale per la partecipazione nella società sportiva come per Intelligenza Sportiva o per qualunque altra iniziativa.

Saranno pubblicati anche i progetti che vanno male: preventivi sforati, scadenze mancate, iniziative ferme. Una rendicontazione che mostra solo i successi non è trasparenza.

I documenti

  • Libro degli associati: chi è iscritto e chi è in regola con la quota, quindi chi ha diritto di voto.
  • Bilancio o rendiconto: dove sono andati quote e contributi. Le eventuali attività diverse devono risultare secondarie e strumentali, e il loro carattere va documentato nel bilancio o nella relazione di missione (art. 6 CTS).
  • Verbali dell'Assemblea: le delibere, le maggioranze raggiunte e le astensioni.
  • Atto costitutivo e statuto, consultabili senza doverli chiedere.

Le decisioni sulla partecipazione

Lo statuto distingue le maggioranze in base alla gravità dell'atto:

  • atti straordinari sulla partecipazione (acquisto, aumenti di capitale, atti dispositivi): maggioranza assoluta degli associati aventi diritto;
  • indirizzi ordinari al delegato che esercita il voto nella società partecipata: maggioranza dei presenti;
  • cessione o rinuncia della partecipazione: maggioranza rafforzata (due terzi o tre quarti degli aventi diritto).

Il conflitto di interessi

Chi ricopre cariche negli organi di amministrazione o controllo della società partecipata non può far parte del Consiglio direttivo dell'Associazione. Chi si trova in conflitto ha l'obbligo di dichiararlo e di astenersi, e l'astensione va verbalizzata. Il delegato che voti in contrasto con gli indirizzi dell'Assemblea ne risponde.

Il vincolo che protegge tutti

Il patrimonio non può essere distribuito. In caso di scioglimento dell'Associazione la partecipazione sarà devoluta ad altro ente del Terzo settore, previo parere dell'Ufficio RUNTS competente: non tornerà ai fondatori né al cedente.